1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie secondo i criteri indicati all'articolo 4.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali promuove:
a) il sostegno finanziario alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3;
b) la diffusione della musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso accordi con il Ministero delle comunicazioni, per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione e divulgazione;
c) la conservazione della musica popolare attraverso l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale, con particolare attenzione alla tecniche di produzione e di conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.